LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999
REGIONE PUGLIA "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 18
del 19 febbraio 1999
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità della legge)
1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto
dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia
di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive
individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in
materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico
gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge
attrezzate, darsene).
ARTICOLO 2 (Delega alle Province)
1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle
strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di
quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle
Province.
2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le
direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento
emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto
regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in
ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso
di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo,
coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca
della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della
legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.
TITOLO I
ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA
ARTICOLO 3 (Destinatari)
1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico
all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le
seguenti strutture organizzate:
a) alberghi;
b) motels;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
f) alberghi centro benessere.
ARTICOLO 4 (Tipologia)
1. Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e
altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate
in uno o più stabili o in parte di stabile.
2. Sono “motels” gli alberghi particolarmente attrezzati per la
sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che
assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento
carburanti.
3. Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un'unica
area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più
stabili, servizi centralizzati.
4. Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive
aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e
servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono “alberghi dimora storica-residenza d’epoca” le strutture
ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di
mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente
qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
6. Sono “alberghi centro benessere” le strutture dotate di impianti
e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a
cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con
servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
7. E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle
previste dal presente articolo.
ARTICOLO 5 (Ulteriori caratteristiche delle tipologie)
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate
di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento
della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di
unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per
cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno
allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti
a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno
privato.
ARTICOLO 6
(Dipendenze)
1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede
principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e
portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli
ospiti, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da
quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata
dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate
a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno
dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il
suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze
esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori
rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate
in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano
particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento
che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della
sede principale.
ARTICOLO 7
(Requisiti)
1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della
classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità
abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove
non sussista bagno privato;
c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un
locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate “C” e “D”;
e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da
tabella allegata “A”.
2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti
standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate “A”, “C”, “D” e
quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti
dalle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 8
(Denominazione)
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a
classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare
l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.
2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella
di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli
esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace
Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro
stelle.
4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera"
possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo
residenziale o Aparthotel.
5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la
denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza"
o "beauty-farms".
6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una
struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni
dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare
della struttura la cui attività è cessata.
ARTICOLO 9
(Classificazione)
1. Le strutture alberghiere previste dall'art.3 sono classificate in
base ai requisiti posseduti, come da tabelle “A” — “C” e vengono
contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le
residenze turistico-alberghiere, come da tabella “D”, vengono
contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-
residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui
all'art.11.
2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la
denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli
standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla
tabella allegata “B”.
3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle
categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un
bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di
servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto
l'esercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo
della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera
struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile
per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio
che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la
classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la
frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio
non si può procedere a variazione di classificazione.
8. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e
all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo,
conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero
delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle,
denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione
la lettera "L".
ARTICOLO 10
(Procedure per la classificazione)
1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta
provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione
indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo
la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la
denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla
presente legge.
3. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a
possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella
attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su
domanda, a una nuova classificazione.
4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi
denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della
Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda di classificazione.
5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la
classificazione richiesta dal proponente.
6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il
titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva
ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la
conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione
di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche
strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o
di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.
ARTICOLO 11
(Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)
1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, da destinare in
tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi
monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito
interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di
restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia
all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e
strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo
monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia
competente per territorio, su domanda degli interessati, previo
conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali,
architettonici e storici della Puglia.
3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi
amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.
ARTICOLO 12
(Notifica del provvedimento di classificazione)
1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è
adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al
Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al
turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale
degli alberghi.
ARTICOLO 13
(Pubblicità della classificazione)
1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti
di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette
alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.
TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
ARTICOLO 14 (Definizione)
1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti
strutture ricettive all'aria aperta:
a) villaggi turistici;
b) campeggi.
2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere
esercitata da:
a) imprese turistiche di cui all'art.5 della legge n. 217 del 1983;
b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità
ricreative, culturali e sociali.
ARTICOLO 15
(Villaggi turistici)
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la
sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di
pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali
appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per
ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di
pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare
il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con
gli artt. 17 e 18.
ARTICOLO 16
(Requisiti tecnici dei villaggi turistici)
1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono
avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
b) altezza minima interna di mt. 2,40;
c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano,
salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed
eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e
alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve
essere collocata all'esterno;
g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle
strutture esistenti e autorizzate.
ARTICOLO 17
(Campeggi)
1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti
provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di
pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di
"Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi
sportivi, di svago e commerciali.
2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite
aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi
per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il
numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta
unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare
novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e
autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la
realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita
con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale
31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui
aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione
delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita
previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con
delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento
urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato
regionale competente.
3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i
requisiti tecnici di cui all'art.16 della presente legge.
4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in
strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti
mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare
turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può
superare il 20 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili
non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione
che:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli
allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni
momento.
Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente
dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.
ARTICOLO 18
(Requisiti tecnici dei campeggi)
1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi
calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione
alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti
tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e
numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla
planimetria generale del complesso che deve essere affissa
all'ingresso dello stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonchè in
aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie
inferiore a quella prevista dal comma 1 purchè il loro numero
complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie
fosse interamente pianeggiante.
3. E' consentita la suddivisione della piazzola, in due settori,
limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna,
rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del
complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito
l'allestimento di unità abitative.
ARTICOLO 19
(Altre tipologie di campeggi)
1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i
campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
a) campeggi naturalistici;
b) campeggi mobili;
c) campeggi liberi ed isolati;
d) mini-aree di sosta.
ARTICOLO 20
(Campeggi naturalistici)
1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle
adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi
naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi
nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di
gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i
requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche
clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni,
i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali
o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche
e operanti a livello nazionale o regionale.
ARTICOLO 21
(Campeggi mobili)
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire,
esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a
disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più
di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di
pernottamento.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano
assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le
altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.
3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il
Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi
criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze
che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.
4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga
effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile
dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune
territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata
dall’Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei
requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti
dall’art. 27, comma 6.
ARTICOLO 22
(Campeggi liberi e isolati)
1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-
sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio
libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per
prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti
turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non
meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a
individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve
essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e
appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle
piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di
quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con
la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di
essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve
superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i
requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonchè di sicurezza
e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai
mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di
ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto
di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa
all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione
turistica (APT) competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe
minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto
delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
ARTICOLO 23
(Mini-aree di sosta)
1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un
minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la
propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche,
in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed
escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi
di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti
standards minimi previsti per i campeggi a una stella.
3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie
complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità
ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a
persona.
ARTICOLO 24
(Aree destinate a villaggi e campeggi)
1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e
19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree
inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della
effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto
anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone
specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o
la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti
possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è
stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività
turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali e territoriali della zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione
di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la
stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.
Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa
regionale vigente in materia urbanistica.
4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in
località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di
cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di
istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate
all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell' art.14 devono avere i seguenti requisiti:
a) una superficie minima di 10 mila mq.;
b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone
per ettaro.
6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato
con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a
mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e
sbarra.
7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono
essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di
superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o
associati.
8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie
nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta
obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per
territorio.
ARTICOLO 25
(Terreno)
1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta
deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento
delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai
veicoli, anche con traino.
ARTICOLO 26
(Norme di tutela dell'ambiente)
1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive
all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt.
117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in
attuazione dell’art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20
luglio 1984, n.36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere
dotati di:
a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di
cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei
servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta
pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della
legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento
igiene di cui al comma 1;
c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente
locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore
sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella
legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia
specifica dal regolamento di cui al comma 1;
d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di
sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo
agli impianti tecnologici.
ARTICOLO 27
(Servizi igienico-sanitari)
1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di
classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o
altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la
capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in
materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento,
devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi
sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox
e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.
2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per
sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque,
non oltre sessanta metri dalle stesse.
3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con
autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali
adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere
garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla
classificazione richiesta e alla ricettività.
5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la
ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti
dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.
6. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere
inferiore a:
a) un WC ogni venti persone;
b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni
quindici roulottes;
erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni
ad esclusione delle docce.
ARTICOLO 28
(Impianto elettrico)
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni
interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.
2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:
a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima
di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire
l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e
delle zone comuni;
b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi
o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine
dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che
l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.
ARTICOLO 29
(Dispositivi e mezzi antincendio)
1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi
antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa
vigente.
ARTICOLO 30
(Rimessaggio)
1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive
all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero
e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento
purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di
esercizio.
2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli
alloggi in parcheggio.
ARTICOLO 31
(Parcheggio auto e pre-campo)
1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle
piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per
le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare,
all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a
parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore
ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina
quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai
campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal
regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella
piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo
una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal
uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.
ARTICOLO 32
(Superamento delle barriere architettoniche)
1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone
con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di
complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere
architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.
ARTICOLO 33
(Pronto soccorso)
1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore
a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non
inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità,
ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento
unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei
presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio
dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL
competente per territorio.
ARTICOLO 34
(Assicurazioni rischi)
1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati
ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti
degli ospiti.
ARTICOLO 35
(Regolamento interno)
1. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi
all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno
che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere
anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità
del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela
dell'ambiente.
2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno
due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso
ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e
in tutti i servizi destinati ad uso comune.
ARTICOLO 36
(Telefono)
1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto
telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
ARTICOLO 37
(Periodi di apertura)
1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un
periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo
di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova
autorizzazione sanitaria.
ARTICOLO 38
(Classificazione delle strutture all'aria aperta)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all’art. 14, comma
1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a
quattro, tre e due stelle.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all’art. 14, comma
1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente
con quattro, tre, due e una stella.
3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla
base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del
possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella
"E", dalla Provincia territorialmente competente.
4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura
annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera
"A" (Annuale).
5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è
condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni
della presente legge contenute negli artt.9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12
e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in
questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno
ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da
tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.
7. Le strutture indicate all’art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e
d), non sono soggette a classificazione.
TITOLO III
OSTELLI DELLA GIOVENTU'
ARTICOLO 39 (Definizione e requisiti tecnici)
1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a
venticinque anni.
2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla
prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e
di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di
svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari
strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le
modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del
titolare dell'autorizzazione.
4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento
degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In
relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali
locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata
di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la
proroga.
5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della
gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti
dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la
normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle
barriere architettoniche nonchè quelle in materia igienico-sanitaria.
ARTICOLO 40
(Classificazione degli ostelli della gioventù)
1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie
in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti
qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente
legge.
2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni
della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8),
10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture
in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la
classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale
momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.
TITOLO IV
ATTIVITA' RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983
ARTICOLO 41 (Definizione)
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive
gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio
e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o
più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati
in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in
forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti,
composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici,
cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti
possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più
stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e
bevande nonchè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle
aziende alberghiere.
6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2
devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza
previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di
civili abitazioni.
7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e
appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso
ai fini urbanistici.
8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in
forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a
iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.
ARTICOLO 42
(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)
1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza
devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla
tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a
classificazione
TITOLO V
DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA
ARTICOLO 43 (Definizione)
1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere;
ARTICOLO 44
(Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti
senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
ARTICOLO 45
(Requisiti tecnici per le case per ferie)
1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di
mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti,
con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del
regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni
utente;
d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni
utente e, comunque, non inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere
e dispense;
e) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC ogni sei
persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone.
Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere
dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere
aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un
ampio antibagno;
f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di
effetti personali, convenientemente aerati;
g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta
della biancheria sporca;
h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e
una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in
camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e
distinti per sesso;
i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive
con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle
biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti
dalle norme CEI.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di
impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle
norme dell'edilizia residenziale.
ARTICOLO 46
(Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più
di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in
uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente,
servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo
titolare di esercizio.
2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma
complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è
tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del
1983.
ARTICOLO 47
(Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono
possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste,
per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una
volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta
alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter
accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o
ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio
igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e
fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino
rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà
essere dotato di doppi servizi.
TITOLO VI
STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
ARTICOLO 48 (Definizione)
1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge attrezzate;
c) le darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la
sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse,
semifisse, mobili anche prefabbricate.
3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste
di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime
igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite
ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la
nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed
extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.
ARTICOLO 49
(Stabilimenti balneari)
1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di
concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di
stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi
turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del
Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.
2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica,
prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire
preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività
di controllo.
3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una
superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come
numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie
dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar,
luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima
per ogni utenza.
4. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di
esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:
a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza
degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.
5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno
due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere
esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso
comune.
ARTICOLO 50
(Requisiti tecnici)
1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono
avere una altezza massima di mt.2,20 e una superficie minima di mq.
2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato
un marciapiede di larghezza minima di un metro.
3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete
idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente
legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture
igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.
ARTICOLO 51
(Installazioni igienico-sanitarie)
1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono
essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-
spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.
ARTICOLO 52
(Dotazione delle cabine-spogliatoio)
1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:
a) un sedile;
b) un appendiabiti;
c) uno specchio;
d) un cestino porta rifiuti.
ARTICOLO 53
(Tutela dell'ambiente)
1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate
almeno due volte al giorno.
2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana,
con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonchè con
disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento
profondo della sabbia.
3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e
disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di
plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di
ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la
tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento
litri per ogni dieci ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e
sanità pubblica nonchè quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.
ARTICOLO 54
(Pronto soccorso)
1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un
armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati
al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene
pubblica dell'AUSL competente per territorio.
ARTICOLO 55
(Darsene e approdi turistici)
1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati
di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla
fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione.
Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:
a) dieci docce;
b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
c) venti lavandini;
d) dieci lavapiedi;
e) dieci lavelli per stoviglie;
f) dieci vasche per bucato;
g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f),
devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo
igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino
all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile
di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con
pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio,
nonchè essere antisdrucciolevoli.
3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti
(pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio,
di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di
qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo
sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di
operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto
nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere
preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel
presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di
igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto
attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di
igiene pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi
preposti alle relative attività di controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi
competenza nella materia.
TITOLO VII
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
ARTICOLO 56 (Definizione dell'attività)
1. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983, le
associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro,
per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono
esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico,
riservate esclusivamente ai propri associati.
2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere
stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la
sicurezza sociale.
ARTICOLO 57
(Requisiti tecnici)
1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art.
56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento
(alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate
dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli
standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai
fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve
evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero
corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.
3. Gli utenti, durante la sosta nei complessi, devono essere in
possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore
della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere
esibito in occasione di controlli.
4. E' fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi
di vigilanza il registro dei soci.
TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 58 (Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)
1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nel rispetto
del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva
autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune
competente per territorio.
2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è
considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e
deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.
ARTICOLO 59
(Domanda per l'autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune
in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e
del suo eventuale rappresentante;
b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre
l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza
legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra
già esistente nel territorio comunale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
f) la classificazione assegnata, ove prevista;
g) l'ubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia, ove
prevista.
A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la
domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve
essere corredata della prevista documentazione.
2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi
alberghieri di cui all'art.3 della presente legge, alla domanda devono
allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni,
sulla base della vigente normativa in materia specifica;
c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero
complessivo delle camere, nonchè quello distinto delle camere ad un
letto, a due letti e il numero dei bagni;
d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n.
217 del 1983;
e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.
Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle
strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui
all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la
seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a
norma della vigente normativa specifica in materia;
c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio,
furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5
della legge n. 217 del 1983;
e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri
insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art.
24, comma 5;
f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente
numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità
abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone
adibite a parcheggio macchine;
g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui
all'art. 35;
h) certificato di agibilità degli allestimenti.
4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli
ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione
amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal
Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa
stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle
finalità della struttura e in relazione alla classificazione
posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la
calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è
autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi
ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei
versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti
disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può
comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle
sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura
in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n.217 del
1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione
amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La
domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e
deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le
caratteristiche degli immobili;
b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del
1983;
c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni
a norma della vigente legislazione in materia.
6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi
case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente
per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita
convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle
finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la
calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è
autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi
ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei
versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei
cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle
che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità
sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti
dalla convenzione stipulata col Comune.
7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di
affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa
rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per
ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione
tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le
copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma
della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di
affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art.46, comma 2,
della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve
allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della
legge n. 217 del 1983.
8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione
amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare
deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le
caratteristiche dell'impianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti
previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a
norma della legislazione vigente in materia;
f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
g) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all’art.
49, comma 4.
9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari
delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda
al Sindaco e devono allegare:
a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le
caratteristiche dell'impianto;
b) estremi della concessione demaniale;
c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti
previsto dall'art.5 della legge n. 217 del 1983;
d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a
norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
f) certificato di agibilità degli impianti.
10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli
enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione
amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per
territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di
diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di
esercizio, deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di
Porto (per l'attività nautica);
d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti
e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento
delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle
Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.
ARTICOLO 60
((Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)
1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di
sicurezza sociale nonchè quelle previste dal regio decreto 18 giugno
1931, n.773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale
deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure
previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come
sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune
oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al
turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla
Provincia territorialmente competente.
4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli
esercizi con autorizzazione stagionale
ARTICOLO 61
(Contenuti dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore
dell'esercizio;
b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale
rappresentante;
c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo
(ove è previsto);
d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
f) la validità (annuale o stagionale) e l’indicazione del periodo di
apertura;
g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due
letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti
per vacanze);
i) il totale della ricettività massima consentita;
j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi,
residenze turistiche);
k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti
consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e
villaggi);
o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
q) l’eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58,
comma 5.
ARTICOLO 62
(Rinnovo autorizzazione)
1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento
delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da
autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del
complesso non hanno subito variazioni.
ARTICOLO 63
(Chiusura temporanea o definitiva)
1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla
chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne
preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo,
alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.
ARTICOLO 64
(Registrazione notifica delle persone alloggiate)
1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a
comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello
predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle
rilevazioni statistiche.
2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai
prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della
stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della
pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda
ricettiva.
TITOLO IX
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
ARTICOLO 65 (Certificazione di qualità)
1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge,
la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta un
provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie
nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla
qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente
legge.
TITOLO X
GESTIONE E RESPONSABILITA' - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI
ARTICOLO 66 (Gestione e responsabilità)
1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il
titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve
risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della
presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.
ARTICOLO 67
(Reclami)
1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati
richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta
tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture
possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento
all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le
procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato,
comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che
dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo
all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di
tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione
amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma
2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell' avvenuto
pagamento alla Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle
strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore
regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica
sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente
competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.
ARTICOLO 68
(Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)
1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate
dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre
strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione
demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonchè
sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto
territoriale.
ARTICOLO 69
(Procedimento sanzionatorio)
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16
ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato
dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e
nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e
integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono devoluti alla Regione.
ARTICOLO 70
(Sanzioni amministrative in materia di classificazione)
1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione
disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative
da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla
propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4
è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca
alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o
denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura
non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della
sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla
sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà
ottemperato alle previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle
previsioni di cui all’art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è
soggetto al pagamento della sanzione da lire tre milioni a lire nove
milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o
concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di
una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la
revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e
restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di
esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in
maniera difforme da quanto previsto dall’art. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni
richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare
gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui all'art.68,
comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta
dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il
territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della
licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato
all'obbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati
è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
ARTICOLO 71
(Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)
1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia
forestale e di igiene pubblica, nonchè del codice della strada e del
codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un
minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti
di superficie previsti dall'art.18, comma 3.
3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni chi
allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti
dall'art. 17, comma 2.
4. E' soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il
responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di
cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse
campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il
mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto,
sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni
a lire dodici milioni.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul
proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il
numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione
viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità
eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di
comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori,
la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in
materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio
per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di
funzionamento del complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle
macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto
previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.
ARTICOLO 72
(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)
1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di
esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale
nonchè quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di
lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla
presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto,
in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona
diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire
dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire
novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di
funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre
al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in
esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di
esercizio in caso di recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione
amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire
sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione
dell'autorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il
costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di
emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire nove milioni.
6. Chi non ottempera all’esposizione del regolamento interno
prevista dall'art.35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni.
7. L'inosservanza del periodo minimo di apertura, di cui all'art.
37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da
quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e
appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in
materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla
revoca della licenza di esercizio.
10. E' passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera
difforme da quanto previsto dall’art. 39 (ostelli della gioventù),
comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).
11. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a
quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria
struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui
all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da
lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della
licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre
alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio
in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di
esercizio.
13. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a
lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a
quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta
del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea
o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto
dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di
esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e
quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o
contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a
irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il
territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione
all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a
sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro
trenta giorni, alle prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è
altresì revocata dal Sindaco:
a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della
sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni
ivi previste;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge
per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture
ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente
discriminante, da parte del gestore;
c) nelle ipotesi previste dall'art.100 del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e successive modifiche;
d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni
della presente legge sanzionate dall' art.70, comma 2, lettere a) e
b).
17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere
comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonchè
all'Assessorato regionale al turismo.
TITOLO XI
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 73 (Adeguamento delle strutture)
1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i
soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti
qualitativi standards minimi di classificazione alla presente
normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve
le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi alle
norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai
regolamenti comunali.
3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di
classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema
deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi
devono essere osservati integralmente su tutto il territorio
regionale.
4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3,
degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la
chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.
ARTICOLO 74
(Classificazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le
domande di classificazione secondo le nuove norme.
ARTICOLO 75
(Autorizzazione amministrativa)
1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.
TITOLO XII
ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO
ARTICOLO 76 (Abrogazione della precedente normativa)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) legge regionale 20 giugno 1979, n.35;
b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n.1;
c) legge regionale 26 giugno 1981, n.37;
d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n.28;
e) legge regionale 3 ottobre 1986, n.29;
f) legge regionale 24 ottobre 1986, n.33;
g) legge regionale 2 agosto 1993, n.12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt.3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.
ARTICOLO 77
(Rinvio alla normativa vigente)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.