Legge 17 maggio 1983, n. 217 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 141).ù Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
Titolo 1
Art. 1.
Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
Titolo 1
Art. 2.
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
MOD DLT 16.12.1989 n. 418 ART 3
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
Titolo 1
Art. 3.
Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, é composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero, e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'art. 2 della presente legge.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
Titolo 1
Art. 4.
Organizzazione turistica regionale.
Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di <> (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle <> sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DL 28.12.1993 n. 542 ART 3
CFR DL 26.02.1994 n. 134 ART 3
CFR DL 29.04.1994 n. 257 ART 3
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DL 27.06.1994 n. 414 ART 2
CFR DL 28.10.1994 n. 601 ART 2
CFR DL 28.12.1994 n. 723 ART 1
CFR DL 25.02.1995 n. 55 ART 1
Titolo 1
Art. 5.
Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
c) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.
CFR DM 24.02.1984
CFR DM 10.04.1984 ART UNICO
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
MOD L 27.03.1987 n. 121 ART UNICO
CFR DM 04.08.1988 n. 375 ART 6
CFR DM 04.08.1988 n. 375 ART 60
CFR DM 04.08.1988 n. 375 ART 65
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR L 05.02.1992 n. 104 ART 23
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DPCONS 12.03.1994 ART 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DL 30.11.1994 n. 661 ART 2
CFR DL 31.01.1995 n. 29 ART 2
CFR DL 29.03.1995 n. 97 ART 2
Titolo 1
Art. 6.
Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
CFR DM 24.02.1984
CFR L 28.02.1986 n. 41 ART 11
CFR DL 19.09.1987 n. 384 ART 6
CFR L 02.01.1989 n. 6 ART 1
CFR DL 05.08.1989 n. 279 ART 7
CFR DL 09.10.1989 n. 338 ART 7
CFR L 30.12.1989 n. 424 ART 1
CFR L 25.08.1991 n. 284 ART 1
CFR DL 20.07.1992 n. 342 ART 18
CFR DM 09.04.1994 ART 1 parte 2
CFR DM 09.04.1994 ALL 1
CFR DPR 09.05.1994 n. 407 ALL 1
CFR DL 30.11.1994 n. 661 ART 2
CFR DL 30.11.1994 n. 661 ART 8
CFR DL 31.01.1995 n. 29 ART 2
CFR DL 31.01.1995 n. 29 ART 8
MOD DL 29.03.1995 n. 97 ART 8