Prot. N. 10733
Oggetto: Bed & Breakfast – Dichiarazione dei redditi – Redditi prodotti – Natura.
Con la lettera pervenuta il 2 marzo u.s., codesta Associazione Nazionale Bed & Breakfast e Affittacamere (ANBBA) con sede a Venezia, ha fatto presente che l’attività di Bed & Breakfast è regolata da diverse leggi regionali che configurano l’esercizio come attività ricettiva di carattere prettamente saltuario. Proprio il carattere di occasionalità insito in tale attività ha fatto precisare all’Amministrazione Finanziaria, con risoluzione n.155 del 2000, la sua esclusione dal campo dell’Iva.
Tuttavia, prosegue la nota, rimangono dubbi per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Irpef delle somme percepite a seguito di detta attività e in particolare viene richiesto se dal punto di vista dei costi:
- non sia prevista dalla normativa italiana una forfettizzazione dei costi per l’attività di Bed & Breakfast, così come per gli affitti, tenuto conto che i costi tipici di un’attività di B&B sono la luce, il riscaldamento, gli alimenti serviti per la colazione, la pulizia, l’acqua e in genere tutti i costi propri di una famiglia;
- se in mancanza di un’apposita norma, si possono calcolare gli introiti alla stregua di affitti, con la forfettizzazione relativa dei costi mediante l’applicazione di un’apposita deduzione dal reddito;
- se, al contrario, sia migliore la soluzione del calcolo “a piè di lista” di tutti gli scontrini d’acquisto e delle fatture di erogazione delle utenze elettriche, gas, ecc. e in genere di tutti i costi di gestione dell’attività.
- Al riguardo si premette che con la Legge Regionale del Veneto del 22 ottobre 1999 n. 49, sono state disciplinate alcune strutture ricettive extra alberghiere tra cui i Bed & Breakfast classificati come strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. Per tali strutture la legge prevede che siano assicurati i seguenti servizi minimi:
- un servizio di bagno;
- pulizia quotidiana dei locali;
- fornitura e cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte a settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
- cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
In base alla menzionata legge regionale (art.22) tale attività può essere intrapresa nel Veneto previo denuncia di inizio attività, con obbligo di comunicazione all’APT dell’attività stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la gestione in forma non imprenditoriale dell’attività.
Per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività deve intendersi ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall’art.51, comma 1, del D.P.R. n.917/86, l’esercizio dei servizi di Bed & Breakfast senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d’impresa, di cui al Capo VI del citato D.P.R. n.917, l’attività di servizi in questione svolta in forma abituale, nonché non esclusiva, anche senza l’organizzazione in forma d’impresa.
Per esercizio in forma abituale dell’attività d’impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità(circ. n.7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò trova conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n.180 del 14 dicembre 1998 e n.155 del 13 ottobre 2000 che ai fini Iva riconoscono l’esclusione dall’to di applicazione dell’attività in esame a condizione che non sia svolta in modo sistematico con carattere di stabilità.
Se esercitato in forma saltuario, il servizio di cui trattasi si configura, ai fini delle imposte sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all’art.81, comma 1, lettera i, del D.P.R. n.917, in quanto rientrante fra le attività indicate nell’art.2195 c.c. (attività ai servizi).
In tal caso, il reddito, da dichiarare nel quadro RL, rigo 10, del modello Unico 2001, fascicolo 2, ovvero al rigo D5 del modello 730, codice 7, è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione debitamente documentate (art.85 del D.P.R. n.917).
Giova precisare che si considerano inerenti ai fini fiscali, e sono pertanto deducibili, le spese e gli altri componenti negativi nel limite in cui si riferiscono a ricavi o a proventi che concorrono a formare il reddito imponibile.
E’ chiaro che se esercitata in forma societaria l’attività in questione, anche se svolta in modo occasionale, è invece sempre assoggettata alle disposizioni in materia di reddito d’impresa.